Art. 7

LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193

In vigore dal 18 dic 2024
Criteri di remunerazione della concessione 1. Le attività di cui all', comma 1, sono remunerate mediante riscossione da parte del concessionario delle tariffe di pedaggio di cui all', comma 3, lettera a). 2. Gli oneri relativi alle attività di progettazione sono a carico del concessionario fino alla definitiva approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'ente concedente. 3. Gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria non sono soggetti alle clausole di revisione prezzi di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici in relazione a eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori, come individuati nella convenzione di concessione sulla base dei ribassi applicati al costo dell'opera quantificato sulla base dei prezzi rilevati al momento dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dal concedente.
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