Art. 10
LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193
In vigore dal 18 dic 2024
Durata delle concessioni
1. La durata delle concessioni affidate ai sensi della presente sezione è determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e non può superare quindici anni. Il termine di cui al primo periodo può essere derogato solo nel caso in cui il programma dei lavori da affidare in concessione non consenta il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito nel termine di quindici anni, tenuto altresì conto del tempo necessario ad ammortizzare le eventuali somme corrisposte a titolo di valore di subentro, determinato secondo i parametri stabiliti dall'. Al termine della concessione, l'ente concedente procede a un nuovo affidamento ai sensi dell'. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici.
Note all':
- Per il testo dell'articolo 178, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2024-12-16;193#art-10