Art. 19
LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193
In vigore dal 18 dic 2024
Disposizioni in materia di attività di rilevazione degli usi commerciali e di informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio
1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività di rilevazione di usi commerciali, all', comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le commissioni provinciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell' del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, assicurano il rispetto di quanto previsto dal primo periodo.
In caso di violazione, il presidente della commissione provinciale dichiara la decadenza del Comitato tecnico. Ove non provveda, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, revoca la commissione provinciale».
2. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio, all', comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta».
Note all':
- Si riporta il testo dell', comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente legge:
« (Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni). - (Omissis)
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione. Le commissioni provinciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell' del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, assicurano il rispetto di quanto previsto dal primo periodo. In caso di violazione, il presidente della commissione provinciale dichiara la decadenza del Comitato tecnico. Ove non provveda, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, revoca la commissione provinciale.».
- Si riporta il testo dell', comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), come modificato dalla presente legge:
« (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici). - (Omissis)
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o meno, provvedono affinchè:
(Omissis)
b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo;
(Omissis)».
Storico versioni
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