Art. 17

LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193

In vigore dal 18 dic 2024
Disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe 1. All', comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. La rilevazione dei prezzi e delle tariffe è limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all', comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di valutazioni di necessità e proporzionalità in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 199-bis del citato della legge n. 244 del 2007. Le modalità di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e garantendo l'imparzialità dei soggetti che procedono al rilevamento». Note all': - Si riporta l', comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), come modificato dalla presente legge: « (Compiti e funzioni). - (Omissis) 2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a: (Omissis) c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge. La rilevazione dei prezzi e delle tariffe è limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all', comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di valutazioni di necessità e proporzionalità in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 199-bis del citato della legge n. 244 del 2007. Le modalità di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e garantendo l'imparzialità dei soggetti che procedono al rilevamento. (Omissis)».
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LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193 (Art. 17 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.) — Testo vigente | Portale Normativo