Capo III
Art. 9
Disposizioni concernenti i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone
In vigore dal 14 dic 2024
Disposizioni concernenti i conducenti
di veicoli adibiti al trasporto di persone
1. All', comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera per i servizi con la percorrenza ivi indicata, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all', comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame»;
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all', comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame»;
c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Il limite di età è ridotto a 20 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all', comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame. Alle medesime condizioni, il limite di età è ulteriormente ridotto a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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