Titolo III›Capo I
Art. 18
Disposizioni in materia di mobilità delle persone con disabilità visiva
In vigore dal 14 dic 2024
Disposizioni in materia di mobilità
delle persone con disabilità visiva
1. All'articolo 41, comma 5, alinea, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva, gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci nonché di guide tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche».
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Prourn:nir:stato:legge:2024-11-25;177#art-18