Capo II
Art. 16
Circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali
In vigore dal 14 dic 2024
Circolazione dei motocicli su autostrade
e strade extraurbane principali
1. All'articolo 175 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a), sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1 è consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto maggiorenne».
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Prourn:nir:stato:legge:2024-11-25;177#art-16