Allegato

Art. 41

In vigore dal 5 dic 2024
I familiari conviventi al seguito dei membri del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante potranno svolgere lavori autonomi o salariati nel territorio del Paese ospitante in cui è ubicata la consueta sede di lavoro del membro del personale dell'Agenzia, in conformità alle leggi applicabili e ai regolamenti del Paese ospitante. Ai sensi di quanto sopra, le autorità competenti del Paese ospitante emetteranno un permesso di lavoro per i familiari al seguito che svolgono attività lavorativa.
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Art. 41 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023. — Testo vigente | Portale Normativo