Allegato
Art. 41
41 / 67In vigore dal 5 dic 2024
I familiari conviventi al seguito dei membri del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante potranno svolgere lavori autonomi o salariati nel territorio del Paese ospitante in cui è ubicata la consueta sede di lavoro del membro del personale dell'Agenzia, in conformità alle leggi applicabili e ai regolamenti del Paese ospitante.
Ai sensi di quanto sopra, le autorità competenti del Paese ospitante emetteranno un permesso di lavoro per i familiari al seguito che svolgono attività lavorativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-11-18;184#art-a-41