Allegato
Art. 34
In vigore dal 5 dic 2024
Senza essere limitata da controlli finanziari, regolamenti o moratorie, nella misura necessaria per assolvere ai suoi obblighi, ma fatte salve le sanzioni applicate da una o più Parti, l'Agenzia:
(a) potrà custodire e utilizzare fondi o valute di qualsiasi tipo, mantenere e gestire conti correnti in qualsiasi valuta, e convertire le valute in suo possesso in qualsiasi altra valuta; e
(b) sarà libera di trasferire i propri fondi o valute dal Paese ospitante a un altro paese, oppure all'interno dello stesso Paese ospitante.
Qualora il Paese ospitante preveda o incontri gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, la GIGO si consulterà urgentemente con il Paese ospitante per prendere in considerazione possibili richieste di limitare i trasferimenti di fondi o valute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2024-11-18;184#art-a-34