Art. 34
Allegato

Art. 34

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In vigore dal 5 dic 2024
Senza essere limitata da controlli finanziari, regolamenti o moratorie, nella misura necessaria per assolvere ai suoi obblighi, ma fatte salve le sanzioni applicate da una o più Parti, l'Agenzia: (a) potrà custodire e utilizzare fondi o valute di qualsiasi tipo, mantenere e gestire conti correnti in qualsiasi valuta, e convertire le valute in suo possesso in qualsiasi altra valuta; e (b) sarà libera di trasferire i propri fondi o valute dal Paese ospitante a un altro paese, oppure all'interno dello stesso Paese ospitante. Qualora il Paese ospitante preveda o incontri gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, la GIGO si consulterà urgentemente con il Paese ospitante per prendere in considerazione possibili richieste di limitare i trasferimenti di fondi o valute.
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