Art. 21
LEGGE 28 giugno 2024, n. 90
In vigore dal 17 lug 2024
Modifica alla legge 11 gennaio 2018, n. 6
1. All'articolo 11, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo le parole: «51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «o all'articolo 371-bis, comma 4-bis,».
Note all':
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia), come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione). - 1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l'autorità proponente indica, oltre quanto previsto dall' del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall' della presente legge.
2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo è trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, o all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede altresì al Servizio centrale di protezione e al prefetto competente per il luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilità, anche con riferimento a quanto previsto dall', comma 1, lettera e), della presente legge.
3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore età in condizioni di disagio familiare o sociale, essa è altresì trasmessa al tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di sua competenza.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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