Art. 7

LEGGE 15 aprile 2024, n. 55

In vigore dal 8 mag 2024
Condizioni per l'iscrizione agli albi 1. L'iscrizione agli albi di cui all' è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione; c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.
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LEGGE 15 aprile 2024, n. 55 (Art. 7 Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.) — Testo vigente | Portale Normativo