Art. 7
In vigore dal 9 lug 2026
Condizioni per l'iscrizione agli albi
1. L'iscrizione agli albi di cui all' è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;
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b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;
c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;
d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 3 luglio 2026, n. 119 (in G.U. 1ª s.s. 08/07/2026, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell', comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2024, n. 55 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali), nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro nelle forme e condizioni previste dal titolo stesso, l'ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità ai fini dell'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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