Art. 5
LEGGE 15 aprile 2024, n. 55
In vigore dal 8 mag 2024
Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo
degli educatori professionali socio-pedagogici
1. È istituito l'albo dei pedagogisti.
2. È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici.
3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale.
In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.
Note all':
- Il testo dell'art. 622 del Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl.
Straordinario, è il seguente:
«Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale). - Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.».
Storico versioni
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