AccordoTitolo IX

Art. 48

Diffusione di informazioni

In vigore dal 20 apr 2024
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da imporre a una delle parti di fornire informazioni la cui diffusione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza o al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
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Diffusione di informazioni (Art. 48 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo