Accordo›Titolo IX
Art. 48
Diffusione di informazioni
In vigore dal 20 apr 2024
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da imporre a una delle parti di fornire informazioni la cui diffusione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza o al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-04-08;53#art-a-48