Art. 48 · Diffusione di informazioni
AccordoTitolo IX

Art. 48

48 / 52

Diffusione di informazioni

In vigore dal 20 apr 2024
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da imporre a una delle parti di fornire informazioni la cui diffusione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza o al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53#art-a-48