Accordo›Titolo VI
Art. 29
Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media
In vigore dal 20 apr 2024
Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media in generale. Le attività di cooperazione comprendono tra l'altro, ma non esclusivamente:
a) lo scambio di opinioni sulla politica in materia di audiovisivi e media;
b) l'organizzazione congiunta di manifestazioni di reciproco interesse;
c) le attività di formazione in comune;
d) la facilitazione delle coproduzioni e l'avvio di discussioni in materia di accordi di coproduzione audiovisiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-04-08;53#art-a-29