AccordoTitolo VI

Art. 29

Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media

In vigore dal 20 apr 2024
Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media in generale. Le attività di cooperazione comprendono tra l'altro, ma non esclusivamente: a) lo scambio di opinioni sulla politica in materia di audiovisivi e media; b) l'organizzazione congiunta di manifestazioni di reciproco interesse; c) le attività di formazione in comune; d) la facilitazione delle coproduzioni e l'avvio di discussioni in materia di accordi di coproduzione audiovisiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53#art-a-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media (Art. 29 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo