Art. 29 · Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media
AccordoTitolo VI

Art. 29

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Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media

In vigore dal 20 apr 2024
Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media in generale. Le attività di cooperazione comprendono tra l'altro, ma non esclusivamente: a) lo scambio di opinioni sulla politica in materia di audiovisivi e media; b) l'organizzazione congiunta di manifestazioni di reciproco interesse; c) le attività di formazione in comune; d) la facilitazione delle coproduzioni e l'avvio di discussioni in materia di accordi di coproduzione audiovisiva.
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