Art. 9

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 30 nov 2023
1. Per le attività di cui all', comma 1, per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste dalla presente legge, segnatamente per quanto concerne le valutazioni relative all'impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
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