Art. 5

Coordinamento con gli incentivi regionali

In vigore dal 30 nov 2023
1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi di cui all' nel disciplinare la programmazione di cui all', comma 1, lettera c), favoriscono la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo, ivi compresa l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali, affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici. 2. Le soluzioni di raccordo devono in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o europeo.
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