Art. 4

Durata della protezione dei disegni e modelli

In vigore dal 14 ott 2023
1. Ai sensi di quanto previsto dall', paragrafo 3, lettera b), dell'Atto di cui all', la protezione internazionale del disegno o modello può durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
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