Accordo

Art. 17

In vigore dal 27 giu 2023
Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza, la mobilità e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte, che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;76#art-a-17

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