Accordo
Art. 15
In vigore dal 27 giu 2023
Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali. Detta cooperazione sarà realizzata mediante:
a. scambio di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti;
b. organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
c. ricerche comuni su progetti di interesse per le due Parti;
d. scambi di documentazione scientifica e tecnica;
e. partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni, e in altri programmi europei di collaborazione scientifica e tecnica.
Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
Storico versioni
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