Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 8 apr 2023
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-03-30;37#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo