Art. 3 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 3

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 8 apr 2023
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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