Art. 8

Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali

In vigore dal 28 ago 2022
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1042, comma 1: 1) alla lettera c), dopo le parole: «da cinque» sono inserite le seguenti: «generali di brigata o»; 2) alla lettera d), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «brigadier generale o»; b) dopo l'articolo 1094 è inserito il seguente: «Art. 1094-bis (Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli). - 1. All'ufficiale più anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo giudizio di idoneità all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalità di cui all'articolo 710 del regolamento, è conferito il grado di tenente generale o grado corrispondente. 2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e, in deroga all'articolo 1078, non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente».
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