Art. 4

Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata

In vigore dal 28 ago 2022
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1791 è sostituito dal seguente: «Art. 1791 (Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata). - 1. Ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati, con la qualifica di soldato, comune di 2ª classe e aviere, è corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell'81,50 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 2. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di 50 euro. 3. Ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti: a) uno stipendio calcolato in misura pari all'80 per cento del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente; b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente»; b) l'articolo 1792 è sostituito dal seguente: «Art. 1792 (Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata). - 1. Per i volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, l'impiego oltre le normali attività giornaliere, disciplinato dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico, non dà luogo a recupero ed è compensato mediante la corresponsione di un'indennità forfetaria pari a euro 100 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'indennità è ridotta nella misura di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del compenso forfetario di impiego ai sensi dell' della legge 21 luglio 2016, n. 145. Analoga riduzione si applica nel caso di corresponsione di emolumenti che compensano impieghi prolungati. 2. Per i volontari in ferma prefissata triennale, le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite, entro i termini e con le modalità previsti dai provvedimenti di concertazione emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non sono state retribuite sono recuperate secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui al precedente periodo. 3. Ai volontari in ferma prefissata triennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate, che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfetari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti. 4. Le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma nelle misure fisse ivi previste. 5. Le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata triennale nelle misure ivi previste, calcolate sull'importo pari all'80 per cento dell'indennità di impiego operativo di base spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 6. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennità di rischio prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. 7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata. 8. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento»; c) l'articolo 1793 è abrogato; d) all'articolo 1798, comma 1, le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 1791» sono sostituite dalle seguenti: «del 74 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente»; e) all'articolo 1799: 1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale è attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata triennale e quadriennale è attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale». 2. All', comma 1, secondo periodo, della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «o in rafferma annuale» sono inserite le seguenti: «e ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati»; b) la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale».
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