Art. 2
Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
In vigore dal 28 ago 2022
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 798-bis, comma 1:
1) alla lettera b), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
«1) 17.400 dell'Esercito italiano, di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti;
2) 10.250 della Marina militare, di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti;
3) 16.350 dell'Aeronautica militare, di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti»;
2) alla lettera c), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
«1) 63.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata;
2) 12.550 della Marina militare, di cui 9.350 in servizio permanente e 3.200 in ferma prefissata;
3) 12.150 dell'Aeronautica militare, di cui 8.550 in servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata»;
b) l'articolo 2207-bis è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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