Art. 9-bis
In vigore dal 27 giu 2026
(Disposizioni in materia di servizi ferroviari intercity)
1. Ai servizi ferroviari intercity oggetto di affidamento diretto, affidamento in house o affidamento a operatori interni, si applicano i principi di cui agli del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La proroga di contratti di obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di cui al presente articolo, debitamente motivata in conformità al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, è soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti in house di cui all' del decreto legislativo n. 201 del 2022.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia
((, entro il 31 dicembre 2026,))
la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (market test), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorità di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio
((possono essere suddivisi in uno o più lotti))
appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2022-08-05;118#art-9-bis