Art. 17

LEGGE 5 agosto 2022, n. 118

In vigore dal 27 ago 2022
Rimborsabilità dei farmaci equivalenti 1. All' del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis è abrogato. 2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni possono presentare all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonchè istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale, prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare. 3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Note all': - Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è pubblicato nella G.U. n. 263 del 10 novembre 2012.
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