Accordo
Art. 9
Mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari
In vigore dal 12 ago 2022
Mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari
1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione, riduzione e controllo dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari e di risposta a tali rischi.
2. Le parti intensificano la cooperazione per migliorare le capacità istituzionali dei paesi terzi a fini di gestione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2022-08-05;116#art-a-9