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Art. 9

Mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari

In vigore dal 12 ago 2022
Mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari 1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione, riduzione e controllo dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari e di risposta a tali rischi. 2. Le parti intensificano la cooperazione per migliorare le capacità istituzionali dei paesi terzi a fini di gestione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari.
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