Art. 9 · Mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari
Accordo

Art. 9

9 / 51

Mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari

In vigore dal 12 ago 2022
Mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari 1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione, riduzione e controllo dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari e di risposta a tali rischi. 2. Le parti intensificano la cooperazione per migliorare le capacità istituzionali dei paesi terzi a fini di gestione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116#art-a-9