Art. 9

LEGGE 17 giugno 2022, n. 71

In vigore dal 21 giu 2022
Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità 1. All', secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il magistrato può essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità, quale già accertato, è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie». Note all': - Si riporta il testo dell' del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), come modificato dalla presente legge: « (Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermità). - Se per qualsiasi infermità, giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio superiore della magistratura. Se l'infermità o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato può essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero della giustizia, secondo modalità e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e della gravità dell'infermità o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita. Se la infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, su conforme parere del Consiglio superiore, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge. Il magistrato può essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità, quale già accertato, è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, è dispensato dal servizio. Le disposizioni precedenti per quanto concerne il parere del Consiglio superiore non si applicano agli uditori, i quali possono essere collocati in aspettativa o dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario nel caso di dispensa. Per gli uditori con funzioni giudiziarie la dispensa dal servizio è disposta con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio giudiziario. Avverso il parere del Consiglio giudiziario previsto nei due precedenti commi può essere proposto ricorso al Consiglio superiore della magistratura così dall'interessato come dal Ministro, entro dieci giorni dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.».
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