Art. 6
LEGGE 17 giugno 2022, n. 71
In vigore dal 21 giu 2022
Coordinamento con le disposizioni vigenti
1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all' della presente legge provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonchè delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonchè prevedendo le opportune disposizioni transitorie.
Note all':
- Per il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, si vedano le note all'.
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell', comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150», è pubblicato nella G.U. 20 marzo 2006, n. 66.
Storico versioni
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