Accordo

Art. 18

Disposizioni speciali

In vigore dal 16 giu 2022
Disposizioni speciali 1. Fatti salvi i loro privilegi e le loro immunità, tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità ai sensi del presente Accordo hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica Italiana e non devono interferire negli affari interni dello Stato. 2. I privilegi e le immunità concessi con il presente Accordo non sono concessi a vantaggio personale dei beneficiari. Essi sono unicamente concessi nell'interesse del Centro, specialmente per garantire in ogni circostanza la libertà di azione e la completa indipendenza delle persone interessate. 3. Il Centro coopera sempre con le autorità competenti per facilitare l'applicazione delle leggi italiane e per evitare qualsiasi abuso relativo ai summenzionati privilegi o immunità. 4. Il Direttore ha il diritto e il dovere di revocare le immunità al suo personale qualora ritenesse che tali immunità ostacolino il normale corso della giustizia e che sia possibile revocarle senza pregiudicare gli interessi dell'ICGEB. Soltanto il Consiglio dei Governatori ha il diritto di revocare l'immunità del Direttore. Il Centro dovrà comunicare alle autorità competenti la revoca delle immunità il più presto possibile e al più tardi entro un mese.
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