Accordo
Art. 15
Rappresentanti degli Stati Membri
In vigore dal 16 giu 2022
Rappresentanti degli Stati Membri
1. I rappresentanti degli Stati Membri, insieme ai loro supplenti, consiglieri, esperti tecnici e segretari delle delegazioni, che partecipano alle riunioni del Comitato dei Governatori e del Consiglio dei Consiglieri scientifici dell'ICGEB godono, senza alcun pregiudizio rispetto ad ogni altro privilegio o immunità di cui possano beneficiare, dei seguenti privilegi ed immunità nell'esercizio delle proprie funzioni e durante i viaggi da e per la sede della riunione:
(a) immunità da arresto o detenzione;
(b) immunità di giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; tale immunità di giurisdizione continuerà ad essere accordata anche se le persone interessate non dovessero più essere impegnate nell'esercizio di tali funzioni;
(c) inviolabilità di tutte le carte, documenti e materiale ufficiale;
(d) il diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o plichi sigillati;
(e) esenzione, per sè e per i congiunti, dalle restrizioni in materia di immigrazione, dalle formalità di registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio militare durante la visita o il transito nello Stato membro durante l'esercizio delle proprie funzioni;
(f) le stesse agevolazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate ai rappresentanti di governi stranieri in missioni ufficiali temporanee;
(g) le stesse immunità e agevolazioni per i loro bagagli personali concesse ai funzionari di rango comparabile in servizio presso missioni diplomatiche.
2. I privilegi e le immunità sono concessi alle persone indicate nel paragrafo 1 del presente Articolo al fine di salvaguardare l'esercizio indipendente delle loro funzioni in relazione all'ICGEB e non per vantaggio personale degli individui stessi. Tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità hanno il dovere di osservare, sotto tutti gli altri aspetti, le leggi e i regolamenti dello Stato Membro.
3. Le disposizioni di questo Articolo si applicano indipendentemente dal fatto che lo Stato Membro mantenga o meno relazioni diplomatiche con lo Stato di cui la persona identificata nel paragrafo 1 del presente Articolo è cittadina e indipendentemente dal fatto che lo Stato di cui quella persona è cittadina conceda un analogo privilegio o immunità agli inviati diplomatici o ai cittadini dello Stato Membro.
4. Le disposizioni ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ad una persona della nazionalità dello Stato Membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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