Allegato
Art. 10
Distruzione e danni
In vigore dal 8 feb 2022
- Distruzione e danni
1. Ciascuna Parte provvede a rendere reati nel suo ordinamento interno i seguenti comportamenti, se commessi intenzionalmente:
a. la distruzione o il danneggiamento illegale di beni culturali mobili o immobili, indipendentemente dalla proprietà di tali beni;
b. la rimozione illegale, in tutto o in parte, di qualsiasi elemento di beni culturali mobili o immobili, al fine di importare, esportare o immettere sul mercato tale elemento in une delle circostanze descritte agli della presente Convenzione.
2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo o di applicarlo solo in alcuni casi o condizioni specifiche o nei casi in cui il bene culturale sia stata distrutto o danneggiato dal proprietario del bene culturale o con il consenso del proprietario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2022-01-21;6#art-a-10