Art. 10 · Distruzione e danni
Allegato

Art. 10

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Distruzione e danni

In vigore dal 8 feb 2022
- Distruzione e danni 1. Ciascuna Parte provvede a rendere reati nel suo ordinamento interno i seguenti comportamenti, se commessi intenzionalmente: a. la distruzione o il danneggiamento illegale di beni culturali mobili o immobili, indipendentemente dalla proprietà di tali beni; b. la rimozione illegale, in tutto o in parte, di qualsiasi elemento di beni culturali mobili o immobili, al fine di importare, esportare o immettere sul mercato tale elemento in une delle circostanze descritte agli della presente Convenzione. 2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo o di applicarlo solo in alcuni casi o condizioni specifiche o nei casi in cui il bene culturale sia stata distrutto o danneggiato dal proprietario del bene culturale o con il consenso del proprietario.
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