Capo VIII

Art. 48

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 1 feb 2022
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli , non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2021-12-23;238#art-48

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo