Capo VIII
Art. 47
Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del fondo di rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato.
In vigore dal 1 feb 2022
1. Al fine di assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea, il fondo di rotazione di cui all' della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare le occorrenti risorse a valere sulle proprie disponibilità.
2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-12-23;238#art-47