Convenzione

Art. 22

Riserve

In vigore dal 26 nov 2021
- Riserve 1 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che l' paragrafo 4 non sia applicato nelle sue relazioni bilaterali di coproduzione con una o più Parti. Inoltre, ogni Stato può riservarsi il diritto di fissare una partecipazione massima diversa da quella stabilita all' paragrafo 1.a. Non è ammessa altra riserva. 2 Ciascuna Parte che ha formulato una riserva conformemente al paragrafo precedente può ritirarla completamente o in parte, indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;169#art-c-22

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