Accordo di cooperazioneParte IV

Art. 22

Misure di salvaguardia

In vigore dal 27 mag 2021
Misure di salvaguardia 1. Previe consultazioni in sede di comitato misto, ciascuna parte può prendere opportune misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione, se ritiene che non sia più garantito un grado equivalente di controlli sulle esportazioni o di sicurezza tra le parti. Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere il buon funzionamento del GNSS, possono essere prese misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purchè delle consultazioni siano avviate immediatamente dopo l'adozione di dette misure. 2. La portata e la durata delle misure di cui al paragrafo 1 sono limitate a quanto è necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi discendenti dal presente accordo. L'altra parte può chiedere al comitato misto di procedere a consultazioni in merito alla proporzionalità di tali misure. Qualora non fosse possibile risolvere tale controversia entro sei mesi, la controversia può essere sottoposta da una delle parti ad arbitrato vincolante conformemente alla procedura illustrata nell'allegato I. In tale sede non si possono dirimere questioni di interpretazione delle disposizioni del presente accordo che siano identiche alle corrispondenti disposizioni del diritto dell'Unione europea.
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