Art. 4

Clausole finanziarie

In vigore dal 19 mag 2021
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione degli , non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi agli , paragrafo 6, e 4, paragrafi 1, 2, 6 e 8, dell'Accordo di cui all', si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
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Clausole finanziarie (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo