Art. 3

Copertura finanziaria

In vigore dal 19 mag 2021
1. Agli oneri derivanti dagli dell'Accordo di cui all', valutati in euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 e in euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Copertura finanziaria (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo