Convenzione

Art. 3

Definizioni generali

In vigore dal 5 nov 2020
Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine «Gabon» designa il territorio nazionale compreso il mare territoriale e, oltre a questo, le zone sulle quali la Repubblica gabonese, in conformità del diritto internazionale, esercita i propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini e delle acque sovrastanti; b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale nonché, oltre a questo, le zone sulle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, il Gabon o l'Italia; d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h) il termine «nazionali» designa: i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione «autorità competente» designa: i) nel caso del Gabon: il Ministro incaricato delle finanze e del bilancio od il suo rappresentante debitamente autorizzato; ii) nel caso dell'Italia, il Ministero delle finanze; 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-13;146#art-c-3

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Definizioni generali (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo