Convenzione
Art. 20
Professori e insegnanti
In vigore dal 5 nov 2020
Professori e insegnanti
Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente non è imponibile in detto primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca, a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-13;146#art-c-20