Convenzione

Art. 17

Artisti e sportivi

In vigore dal 5 nov 2020
Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, sono attribuiti non all'artista o allo sportivo medesimi bensì ad una persona diversa, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui vengono svolte le prestazioni dell'artista o dello sportivo, nonostante le disposizioni degli . 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un artista dello spettacolo o uno sportivo residenti di uno Stato contraente ritrae dalle prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente, in tale qualità, sono imponibili soltanto in detto altro Stato quando tali prestazioni sono finanziate con fondi pubblici e vengono esercitate nell'ambito di un programma ufficiale di scambi culturali tra i due Stati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-10-13;146#art-c-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Artisti e sportivi (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo