Accordo di partenariato›Titolo I
Art. 2
Base della cooperazione
In vigore dal 30 ott 2020
Base della cooperazione
1. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare i principi democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto e la buona governance.
Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle libertà fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, e del principio dello Stato di diritto costituisce il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti ribadiscono l'impegno nei confronti della Carta dell'ONU e dei valori condivisi ivi sanciti.
3. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere uno sviluppo e una crescita sostenibili, in tutti i loro aspetti, contribuendo agli obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale e cooperando per affrontare le sfide ambientali, compresi i cambiamenti climatici.
4. Le parti sottolineano l'impegno comune a favore del carattere globale delle loro relazioni bilaterali e dell'ampliamento e approfondimento di tali relazioni anche tramite la conclusione di accordi o intese specifici.
5. L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;138#art-adp-2