Accordo quadroTitolo V

Art. 33

Cooperazione nell'attività di contrasto

In vigore dal 29 ott 2020
Cooperazione nell'attività di contrasto Le parti convengono di assicurare la cooperazione tra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sventare e sconfiggere le minacce costituite per entrambe dalla criminalità transnazionale. La cooperazione può attuarsi sotto forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di corsi di formazione e di addestramento comuni per gli operatori preposti all'attività di contrasto e di ogni altro tipo di attività congiunta e di assistenza concordato tra le parti.
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Cooperazione nell'attività di contrasto (Art. 33 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo