Accordo quadro›Titolo V
Art. 33
33 / 64Cooperazione nell'attività di contrasto
In vigore dal 29 ott 2020
Cooperazione nell'attività di contrasto
Le parti convengono di assicurare la cooperazione tra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sventare e sconfiggere le minacce costituite per entrambe dalla criminalità transnazionale. La cooperazione può attuarsi sotto forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di corsi di formazione e di addestramento comuni per gli operatori preposti all'attività di contrasto e di ogni altro tipo di attività congiunta e di assistenza concordato tra le parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;136#art-aq-33